Quali lavori vanno fatti per ottenere il Superbonus 110%? Vale solo per i condomini o anche per le villette? Quale maggioranza è richiesta in assemblea per deliberarlo? È vero che per i condomini c’è tempo anche tutto il 2023 mentre per i singoli c’è tempo solo fino a fine anno? La nostra guida con quello che devi sapere sui lavori ammessi e i requisiti necessari, con tutte le indicazioni pratiche e la risposta ad alcune domande frequenti.

Il Superbonus è una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettua interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati a partire dal 1° luglio 2020 e ha scadenze diverse in base ai soggetti che sostengono la spesa:

  • per i lavori in condominio c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per ottener il 110%. Nel 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65% ;
  • per le persone fisiche proprietarie di palazzine intere composte da 2 a 4 unità immobiliari, c’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per effettuare i lavori usufruendo del 110%. Dal 2024 la detrazione diventa del 70% e nel 2025 scenderà al 65%;
  • per gli interventi effettuati nelle ex case IACP e nelle cooperative edilizie, per i quali entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023;
  • per gli interventi realizzati dai singoli contribuenti il 110% spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori almeno per il 30% del lavoro complessivo, tuttavia si sta discutendo se togliere questo vincolo e portare la scadenza per tutti a fine anno; ;
  • per interventi realizzati su immobili posseduti da cooperative di abitazione a proprietà indivisa che successivamente vengono assegnati in godimento ai propri soci, la detrazione del 110% spetta per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;
  • per gli interventi da chiunque realizzati su immobili siti nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il termine ultimo per ottenere il superbonus è il 31 dicembre 2025. 

A seconda dell’anno di sostenimento della spesa cambia la suddivisione della detrazione negli anni:

  • per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 la detrazione va suddivisa in 5 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro, si ottengono 11.000 euro di detrazione pari a 2.200 euro annui da recuperare nelle 5 dichiarazioni dei redditi presentate a partire dall’anno di esecuzione dei lavori.
  • Per le spese effettuate dal 2022 in poi la detrazione deve essere ripartita in 4 rate di pari ammontare. Ad esempio, per una spesa di 10.000 euro gli 11.000 euro di detrazione si recuperano in rate da 2.750 euro dalla dichiarazione presentata nel 2023 e per i 3 anni successivi. 

Ricorda che fa fede il criterio di cassa dei pagamenti, quindi le spese si considerano sostenute nell’anno in cui sono state pagate, a prescindere dalla data della fattura. Per i pagamenti condominiali fa fede la data del bonifico del condominio non quella di versamento delle rate dei singoli condomini. 

I dubbi su questa grande opportunità di risparmio per i cittadini sono parecchi, anche a causa della normativa in continua evoluzione, che anche se cerca di intervenire nell’ottica dello snellimento delle procedure, come con il Decreto Semplificazioni, in realtà non riesce a render autonomi i cittadini nello svolgimento dell’iter per ottenere il 110%.

Anche per questo, tutti gli organi istituzionali coinvolti stanno cercando di risolvere le diverse situazioni particolari non facilmente riconducibili alla normativa, pubblicando numerose FAQ per cercare di aiutare cittadini e operatori. Non sempre però queste risposte sono chiare, ecco perché abbiamo voluto inserire anche noi una sezione di FAQ per permetterti di avere chiarimenti in maniera semplice a tutti i tuoi dubbi.

Inoltre, per i soci di Altroconsumo abbiamo predisposto un servizio con tariffe dedicate per l’assistenza sul Superbonus. Infatti, tramite Assocaaf puoi ottenere dalla consulenza preventiva fino al visto di conformità se stai optando per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura.

I contratti collettivi in fattura

Per i lavori avviati a partire dal 27 maggio 2022, che ammontino complessivamente a più di 70.000 euro, nelle fatture o nel contratto deve esser indicato il contratto collettivo nazionale di riferimento per il personale dipendente impiegato nell’opera di ristrutturazione. In pratica, il contratto collettivo applicato deve essere indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. Questa nuova prescrizione normativa si applica a chiunque si occupi dell’intervento, anche se fosse un general contractor. 
In sede di apposizione del visto di conformità, se manca questa dicitura in fattura, non si perdono le detrazioni o il diritto alla cessione del credito, ma l’indicazione del CCNL deve esser obbligatoriamente indicato nell’atto di affidamento. Rimane però obbligatorio richiedere un’autocertificazione all’impresa che attesti il tipo di contratto collettivo applicato ai dipendenti.
Questo obbligo riguarda esclusivamente le imprese che si occupano dei lavori edili che impiegano lavoratori dipendenti.

Il salto di due classi energetiche

Gli interventi che danno diritto alla detrazione del 110% sono sostanzialmente di due tipi e possono riguardare sia la singola unità immobiliare che il condominio, sono in ogni caso escluse le nuove costruzioni, infatti gli immobili oggetto dell’intervento devono esser già esistenti e dotati di impianto di climatizzazione funzionante o riattivabile. Di fatto si agevolano i grossi interventi che migliorano la prestazione termica dell’edificio e quelli volti a ridurre il rischio sismico, secondo uno schema preciso confermato dall’Agenzia delle entrate.

Per ottenere la detrazione del 110%, gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B), anche congiuntamente ad altri interventi di efficientamento energetico previsti dall’ecobonus che normalmente prevedono una percentuale di detrazione inferiore. Se questo “salto” di 2 classi non è possibile, bisogna comunque ottenere il passaggio alla classe energetica più alta, quindi per chi si trova nella classe energetica “A3” il superbonus viene riconosciuto con il passaggio alla “A4”. Il passaggio di classe va dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato, questo documento ha una validità temporale di 10 anni.

Nel caso di interventi condominiali che tramite la sostituzione dell’impianto centralizzato non riescono ad assicurare la riduzione delle due classi, possono acceder al superbonus esclusivamente i condòmini che tramite altri interventi trainati o trainanti riescono ad ottenere il miglioramento per il singolo appartamento. Gli altri condòmini potranno usare l’ecobonus per la quota di loro spettanza per la sostituzione dell’impianto centralizzato. Viceversa, se l’intervento a livello condominiale comporta il miglioramento delle due classi, non vengono fatte verifiche per ogni singolo appartamento che lo costituisce.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche quelli privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A. 

Le seconde case

Per le persone fisiche, l’utilizzo delle detrazioni è ammesso su al massimo due unità immobiliari, oltre agli eventuali interventi su parti comuni condominiali. In caso di interventi condominiali hanno diritto alla detrazione anche i possessori di sole pertinenze (ad esempio box o cantine) che abbiano partecipato alla spesa. 

Ad esempio, se il condominio in cui hai la casa al mare decide di utilizzare il 110% non hai problemi ad usufruirne anche per quella casa e quella in cui vivi. Allo stesso modo non è necessario usufruire del superbonus per l’abitazione principale, puoi scegliere di ristrutturare altri immobili, l’importante è che non siano più di due.

Sono in ogni caso escluse le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 cioè le abitazioni di lusso.

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l’immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

La spesa massima detraibile è riferita all’immobile, da dividere tra gli aventi diritto in base alla quota di spesa sostenuta.

In caso di cessione dell’immobile su cui sono stati fatti interventi, le quote residue di superbonus passano all’acquirente salvo diverso accordo tra le parti, in caso di successione invece, passano all’erede che materialmente dispone dell’immobile.

Limiti e massimali di spesa

Per ottenere il superbonus ricorda che è necessario pagare tramite bonifico bancario o postale parlante dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico. Possono essere usati anche i moduli di bonifico attualmente predisposti dalle banche per i pagamenti di ristrutturazioni edilizie ed ecobonus. È importante ricordare che il bonifico va fatto con data successiva a quella della fattura e che qualora il pagamento di una fattura avvenisse nell’anno successivo a quello della sua emissione, la detrazione sarà possibile in base all’anno del pagamento.

Se su di uno stesso immobile vengono eseguiti più interventi che danno diritto al superbonus, la spesa massima detraibile è data dalla somma dei limiti di spesa fissati per ogni intervento. In pratica ogni intervento effettuato mantiene il proprio massimale di spesa, l’importante è che vengano contabilizzate distintamente le spese riferite ai diversi interventi.

Per gli interventi condominiali, la spesa detraibile che spetta ad ogni condomino è fissata in base ai millesimi di parti comuni di sua competenza, infatti, i limiti che variano in base al numero di unità immobiliari che costituiscono il condominio servono esclusivamente per calcolare la spesa massima complessivamente detraibile.

Per il calcolo della spesa massima agevolabile per uno specifico intervento, quando vengono considerate il numero di unità immobiliari coinvolte, si considerano anche le pertinenze. Ad esempio, in un condominio di 4 abitazioni e 4 pertinente il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8 il valore base dell’intervento. Qualora ci siano soggetti proprietari esclusivamente di pertinenze in un condominio che accede al superbonus, questi avranno diritto alla detrazione in base alla spesa sostenuta per i millesimi di proprietà.

La detrazione del 110% si applica anche alle spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, quali l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, visto di conformità, asseverazioni, perizie, installazione di ponteggi, smaltimento dei materiali rimossi, Iva, imposta di bollo, diritti sui titoli abilitativi edilizi. Tuttavia, l’Agenzia ha chiarito che l’eventuale contributo pagato all’amministratore di condominio non rientra tra le spese detraibili. Allo stesso modo, se ti rivolgi a un così detto general contractor che offre un pacchetto “chiavi in mano” di opere che lui si occuperà di coordinare, non potrai detrarre (o cedere) i costi che il GC ti addebita a titolo di spese di coordinamento o per lo sconto in fattura applicato perché non sono direttamente correlate all’intervento di efficientamento. Ricorda per altro che sulle fatture o su altra documentazione idonea deve risultare il nome del professionista o dell’impresa che il General contractor ha incaricato di realizzare l’intervento o parte dello stesso e la descrizione puntuale del servizio reso.

I requisiti tecnici

Ogni intervento ha un limite di spesa massimo ammissibile per la detrazione, tuttavia questa spesa deve rispettare i massimali di costo specifici per ogni singola tipologia di intervento. In pratica, un tecnico abilitato deve certificare tramite la redazione di un’asseverazione che la spesa sia congrua rispetto ai prezzi individuati dal Mise e ai costi massimi stabiliti per  ogni tipologia di intervento dal Mite. 

Lavori di ristrutturazione che rientrano

I lavori che permettono di ottenere il superbonus al 110% sono di tre tipi e si definiscono lavori trainanti, gli altri lavori di ristrutturazione che vengono svolti insieme a questi e che contribuiscono al miglioramento energetico dell’edificio ristrutturato vengono definiti trainati. In ogni caso, possono accedere al superbonus sia gli interventi effettuati su interi condomini che su immobili indipendenti o che abbiano un accesso autonomo dall’esterno.

Ai fini della normativa sul Superbonus, per edificio unifamiliare, si intende un immobile:

  • che appartiene interamente a una persona fisica o è in comproprietà tra persone fisiche;
  • che ha uno o più accessi autonomi che lo separano dall’esterno;
  • che sia destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.

Per accesso autonomo dall’esterno si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre dei seguenti impianti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale. 

Benché le nuove costruzioni non siano agevolabili con il superbonus, in caso di demolizione e ricostruzione è possibile accedere all’agevolazione ma solo per la parte di edificio ricostruita. L’ampliamento è escluso perché si configura come nuova costruzione, l’unico caso in cui è possibile ottenere il 110% con l’incremento di volume è con il sismabonus.

Interventi di isolamento termico

Si tratta di interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio, anche unifamiliare o compresa in un condominio ma funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio e che rispettino i requisiti di trasmittanza termica stabiliti dal d.m. 6 agosto 2020 (tabella 1 allegato E) per gli interventi iniziati a partire dal 6 ottobre 2020. 

Per quanto riguarda il superamento del 25% della superficie disperdente lorda, il requisito va verificato:

  • nel caso di interventi su edifici unifamiliari o su parti comuni di edifici composti da più unità immobiliari, avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato dell’intero edificio. Sono ammessi al Superbonus anche gli interventi di isolamento termico effettuati soltanto su una parte dell’involucro dell’edificio previa autorizzazione dell’assemblea condominiale. È ammesso l’intervento anche su una parte dell’involucro dell’edificio a condizione che rispetti l’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e che risulti il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’edificio o, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta;
  • nel caso di interventi aventi per oggetto unità immobiliari site in edifici composti da più unità, funzionalmente indipendenti e dotate di accesso autonomo all’esterno, avendo riguardo alla superficie disperdente lorda delimitante il volume riscaldato della singola unità immobiliare indipendente e autonoma.  

Gli interventi di coibentazione del tetto rientrano tra quelli agevolati infatti, la superficie disperdente lorda non si limita esclusivamente all’eventuale locale sottotetto.

I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’11 ottobre 2017.

La detrazione spetta per una spesa massima:

  • di 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità:
  • di 30.000 euro moltiplicati per il numero di unità immobiliari se l’edificio ha più di 8 unità abitative
    di 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per gli appartamenti in condominio ma con accesso autonomo all’esterno.

Interventi per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti

Si tratta di interventi condominiali o su singole unità per la sostituzione integrale di impianti di climatizzazione invernale esistente con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento (nel solo caso in cui si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.

Nei casi in cui nella situazione ante intervento la produzione di acqua calda sanitaria sia effettuata mediante l’impianto di climatizzazione invernale, è ammessa l’installazione di scaldacqua a pompa di calore o di collettori solari dedicati.

Gli impianti centralizzati o della singola unità immobiliare autonoma devono essere dotati di:

  • generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento UE 811/2013;
  • generatori a pompa di calore, ad alta efficienza, anche con sonde geotermiche;
  • apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%;
  • collettori solari;
  • esclusivamente per i Comuni montani non interessati da procedure di infrazione UE è ammesso anche l’allaccio al teleriscaldamento;
  • esclusivamente per gli edifici singoli è possibile ottenere il superbonus anche nelle aree non metanizzate, per l’installazione di caldaie a biomassa con prestazioni emissive almeno pari alla classe di qualità 5 stelle.

La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell’impianto sostituito, per la sostituzione della canna fumaria collettiva esistente con sistemi fumari multipli o collettivi nuovi compatibili con apparecchi a condensazione, per le spese relative all’adeguamento dei sistemi di distribuzione come i tubi, di emissione come i sistemi scaldanti e di regolazione come sonde, termostati e valvole termostatiche;

La spesa massima, che comprende anche lo smaltimento o la bonifica dell’impianto sostituito, è di:

  • 20.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici fino a 8 unità:
  • 15.000 euro se le unità sono più di 8;
  • 30.000 euro per edifici singoli o unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno.

Interventi antisismici

Gli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 110% sono tutti quelli compresi nell’attuale sismabonus con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3. Sono detraibili anche le spese sostenute per la realizzazione congiunta di sistemi di monitoraggio strutturale continuo ai fini antisismici. Nel limite di spesa di 96.000 euro rientra anche il caso di “acquisto di case antisismiche”. Sono agevolabili con il superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento nell’ambito del sismabonus.

Se, al posto della detrazione, si decide di cedere il credito corrispondente a un’impresa di assicurazione con la contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione del premio assicurativo, al posto del 19% spetta per il 90%. La detrazione per il premio assicurativo non è cedibile.

Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

I limiti delle spese ammesse all’ecobonus e al sisma bonus sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni elencati negli allegati al decreto legge 189/2016 e al decreto legge 39/2009 e nei Comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Il superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione e si calcola su tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dall’abitazione principale, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive.

Nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il sismabonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Gli interventi trainati

Il superbonus del 110% spetta anche per alcuni interventi che vengono eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti e che per questo vengono definiti “trainati”. Occorre prestare attenzione alla data di effettuazione di questi lavori infatti, possono ottenere la detrazione maggiorata del 110% solo se eseguiti nell’intervallo di tempo che va dalla data di inizio lavori a quella di fine lavori degli interventi così detti trainanti. Qualora interventi trainanti e trainati siano effettuati da un’unica impresa, quest’ultima dovrà attestare il rispetto delle tempistiche di realizzazione dei lavori trainati affinché sia possibile ottenere il superbonus anche su questi lavori.In particolare, viene riconosciuto il superbonus per:

  • altri lavori di riqualificazione energetica, la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi a questi ultimi;
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici con limiti di spesa che variano. Infatti, la spesa massima è di 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; di 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di otto colonnine e di 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino più di otto colonnine. L’agevolazione si intende riferita al contribuente a prescindere dal numero di colonnine installate nell’anno;
  • installazione di impianti fotovoltaici, connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati oppure di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici;
  • interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

In particolare, in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione del 110% spetta su una spesa massima di 48.000 euro e comunque entro il limite di spesa di 2.400 euro per ogni kWp di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico per ogni singola unità immobiliare. La detrazione è vincolata alla cessione in favore del GSE (gestore dei servizi energetici) dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo. La detrazione spetta anche in caso di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.

La detrazione del 110% spetta per un limite di spesa più basso, cioè di 1.600 euro per ogni kWp nel caso in cui sia contestuale anche un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica.

Il limite di spesa di 48.000 euro è cumulativo per impianto fotovoltaico e sistema di accumulo integrato ed è riferito alla singola unità immobiliare. In caso di installazione da parte di condomini di impianti fino a 200 kW (che aderiscono alle configurazioni del art. 42-bis D.l. 162/2019) il superbonus si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20kW, la parte eccedente sfrutta la detrazione del 50% su un limite di spesa di 96.000 euro per l’intero impianto.

La detrazione non spetta se si percepiscono altri incentivi pubblici e altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.

Requisiti: a chi spetta il superbonus

A prescindere dai limiti di spesa massimi previsti per ogni tipo di intervento, la detrazione massima che ogni contribuente può ottenere è pari all’imposta annua che dovrebbe versare, se si è incapienti, la parte di detrazione non goduta non può esser recuperata negli anni successivi o chiesta a rimborso, ma può essere ceduta a terzi. La stessa soluzione può essere adottata da chi percepisce solo redditi tassati con imposta sostitutiva come la cedolare secca sugli affitti o possiede la partita Iva e ha adottato il regime forfettario. In questi casi, benché il contribuente paghi un’imposta, non può detrarre nulla dalla stessa, pertanto la soluzione della cessione del credito o dello sconto in fattura è sicuramente la più conveniente. Tuttavia, in caso di totale assenza di reddito imponibile non è possibile utilizzare la detrazione e di conseguenza nemmeno lo sconto in fattura.

La spesa deve essere sostenuta da:

  • condomini (in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa), anche con riferimento a edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche. Per approvare in assemblea condominiale gli interventi legati al superbonus, per il finanziamento degli stessi o per la cessione del credito, sono sufficienti i voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi nei beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • dalle ONLUS, dalle organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e dalle associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

A chi affidarsi

La complessità dei lavori che danno diritto al superbonus è tale per cui è da escludere che un soggetto possa pensare di fare tutto da solo. I rischi sono molti e la documentazione tecnica è molto complessa, di conseguenza ti suggeriamo di seguire queste indicazioni di buon senso per non rischiare di perdere l’agevolazione. Benché con il decreto semplificazioni il legislatore sia intervenuto per ridurre gli adempimenti necessari, sostituendo l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile con la sola CILA, la procedura rimane comunque complessa e va affidata ad esperti del settore.

Ovviamente il lavoro dei professionisti di cui abbiamo parlato va retribuito e se si fanno gli interventi sarà detraibile al 110% insieme al resto.

  1. Individua un termotecnico specializzato che sia super partes e che possa fare una valutazione della classe energetica della casa su cui vuoi intervenire. Da questo punto di partenza, il tecnico può consigliarti su quali siano gli interventi che puoi attuare pe raggiungere il miglioramento delle due classi energetiche. Questo professionista quindi ti fornisce l’APE pre-intervento e, volendo puoi coinvolgerlo anche per quella post-intervento;
  2. Individua un esperto fiscale, che possa farti tutte e verifiche del caso e capire se hai diritto o meno alla detrazione, se ad esempio sei incapiente e di conseguenza l’unica opportunità che hai è quella di cedere la detrazione. Ricorda che, sia che tu ceda la detrazione, sia che la inserisca in dichiarazione dei redditi hai bisogno che venga apposto il visto di conformità su pagamenti e fatture emessi dal 12 novembre 2021, in questo Altroconsumo ti può aiutare. Il visto non serve solo se inserisci le detrazioni nella precompilata online dell’agenzia delle entrate o se presenti la dichiarazione tramite il sostituto d’imposta.
  3. Incarica un tecnico (ingegnere, architetto, geometra…) super partes per seguire i lavori che decidi di affidare a una o più imprese. Questa persona dovrà coordinare tutti gli interventi, partendo dalla verifica della regolarità urbanistica dell’immobile oggetto di intervento, alla predisposizione di tutte le concessioni, autorizzazioni e comunicazioni eventualmente necessarie all’avvio del cantiere.
  4. L’ultima figura necessaria è quella del tecnico che deve preparare l’asseverazione a fine lavori o per gli stati di avanzamento lavori. Questa persona può esser il tecnico che hai individuato al punto precedente, che coordinando tutti i lavori potrà asseverare il miglioramento di due classi energetiche (da certificare con un APE post-intervento), l’utilizzo di materiali conformi alle disposizioni di legge e il rispetto dei massimali di spesa concessi per ogni singolo intervento.

L’asseverazione del tecnico

L’asseverazione del tecnico è il documento principale con cui viene documentato e certificato il diritto ad ottenere il superbonus, cui deve esser allegato il computo metrico. Infatti, il tecnico deve asseverare la congruità delle spese sostenute facendo riferimento non solo ai prezziari individuati dal decreto del Mise  ma anche i valori massimi di spesa agevolabile stabiliti per ogni tipologia di intervento da un decreto del MITE. Le spese sostenute per l’asseverazione sono detraibili insieme ai lavori eseguiti, ma facciamo attenzione perché in caso di lavori particolarmente grossi che prevedono percentuali di detrazione differenziate, la fattura del tecnico che attesta le spese sostenute per le asseverazioni deve esser molto dettagliata e indicare per ogni voce a quale intervento faccia riferimento. In questo modo è possibile detrarre la spesa nella corretta percentuale spettante. 

L’asseverazione per ecobonus e sismabonus viene rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori pari almeno al 30% del valore complessivo del preventivo dei lavori da effettuare. L’asseverazione deve esser predisposta online dal tecnico sul sito di ENEA tramite la modulistica ufficiale emanata dal MISE, diversa a seconda che venga resa per la fine dei lavori o per lo stato di avanzamento e deve essere stampata e firmata con apposizione del timbro del tecnico in ogni pagina. Una copia dell’asseverazione deve essere trasmessa dal tecnico in via telematica ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico) entro 90 giorni dal termine dei lavori, insieme alla copia della dichiarazione del massimale della polizza di assicurazione professionale sottoscritta dal professionista e a una copia del documento d’identità. Il tecnico riceve la ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice attribuito all’intervento dichiarato.

Enea potrà fare controlli a campione delle asseverazioni caricate sul portale.

L’asseverazione del tecnico deve contenere degli elementi essenziali per esser considerata valida:

  • la dichiarazione del tecnico di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale a un indirizzo di posta certificata, anche ai fini della contestazione;
  • la dichiarazione che il massimale della polizza assicurativa, di cui deve allegare una copia, sia adeguato al numero di asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi realizzati;
  • la dichiarazione del rispetto dei requisiti previsti dalla norma;
  • la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi realizzati, cioè il rispetto dei massimali di costo e di spesa previsti dalla normativa per ogni tipo di intervento;
  • copia del documento di riconoscimento;
  • copia della polizza assicurativa.

Ai fini del rilascio di attestazioni e asseverazioni infatti, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che hanno certificato e comunque, almeno pari a 500.000 euro, a garanzia dei propri clienti e del bilancio dello Stato per il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La polizza deve garantire un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività di altri 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica un a sanzione da 2.000 a 15.000 euro per dichiarazione infedele resa e il beneficio fiscale decade.

Cessione del credito o sconto in fattura 

In alternativa alla fruizione della detrazione in dichiarazione dei redditi, è possibile optare per la cessione della detrazione per le spese sostenute fino al 2025. In accordo con il fornitore si può ottenere uno sconto in fattura di importo massimo pari alla spesa da sostenere, che lui recupera sottoforma di credito d’imposta, oppure si può optare per la cessione a terzi, comprese altre persone fisiche e banche o finanziarie del credito d’imposta pari alla detrazione spettante.

A causa del proliferare dei tentativi di frode ai danni del fisco, il Governo ha stabilito che una volta che la detrazione è stata ceduta, il ricevente la può cedere esclusivamente a banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione.

Infatti, a partire dal 1° maggio 2022, quando viene comunicata la cessione del credito all’Agenzia delle entrate, questa assegna un codice univoco alla somma ceduta e questa diventa “indivisibile”, in pratica non possono esser fatte cessioni parziali ulteriori. Questo divieto però è riferito all’importo delle singole rate annuali in cui è suddiviso il credito ceduto dal titolare della detrazione. Inoltre, è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi, il credito d’imposta che scaturisce dai singoli Sal e dal saldo. L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, per il Superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento medesimo.
Nel caso in cui ci siano più soggetti che hanno diritto alla detrazione, ognuno può scegliere come comportarsi indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri tra ottenere la detrazione o optare per la cessione.L’opzione della cessione del credito è l’unica opzione disponibile se percepisci solo redditi soggetti a tassazione separata, imposta sostitutiva (ad esempio hai aderito al regime forfettario o percepisci solo redditi da cedolare secca sulle locazioni) oppure rientri nella no tax area e per questo sei incapiente cioè non hai un’imposta lorda da ridurre tramite l’utilizzo della detrazione.

Come cedere la detrazione

Per accedere alla cessione del credito devi richiedere ad un CAF o a un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni dei redditi (commercialisti, consulenti del lavoro…) del visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati. Il visto di conformità non va richiesto solo se non cedi la detrazione e presenti in autonomia sul sito dell’Agenzia delle entrate la dichiarazione dei redditi. 

La spesa che sostieni per ottenere il visto di conformità è detraibile insieme ai lavori, per questo nella fattura che ti viene rilasciata deve essere indicato separatamente l’importo del visto di conformità relativo ai lavori eseguiti.

La documentazione da presentare per ottenere il visto è corposa. Tra le altre cose comprende: la documentazione attestante la proprietà dell’immobile, il certificato catastale dell’immobile, le abilitazioni amministrative richieste ai fini edilizi, le comunicazioni tecniche e l’asseverazione preventiva, l’APE, le fatture di spesa, i bonifici parlanti, la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile e altro ancora.

Inoltre, la cessione del credito deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate tramite apposito modulo online oppure affidandosi a un intermediario abilitato. Nel caso del superbonus deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate da chi rilascia il visto di conformità (Caf o professionista) sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

In questo caso, inoltre ricorda che la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti, in ogni caso è chi si occupa del visto di conformità che invia la comunicazione per la cessione del credito.

Per le cessioni del credito effettuate nel 2021 c’è tempo fino al 16 marzo del 2022 per inviare la comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Ricorda che fino al 2024 la cessione del credito o lo sconto in fattura sono permessi anche sui seguenti lavori, svincolati dal superbonus:

  • interventi di ristrutturazione edilizia;
  • riqualificazione energetica;
  • interventi antisismici;
  • rifacimento delle facciate;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici

di conseguenza anche questa cessione deve esser comunicata tramite la modulistica predisposta dall’Agenzia delle Entrate.

I controlli dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione della cessione del credito, se rileva profili di rischio, può sospendere per massimo 30 giorni gli effetti della cessione del credito ed effettuare i relativi controlli.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri riferiti a:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati relativi ai crediti ceduti e ai soggetti che intervengono nella cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria; 
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni di cessione.

Se dal controllo risultano confermati i rischi, viene notificato a chi ha effettuato la comunicazione della cessione che questa non si considera valida.

Se, invece, i rischi non risultano confermati, o si superano i 30 giorni di sospensione, la comunicazione di cessione del credito prosegue il suo iter naturale.

Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al contribuente, il recupero del relativo importo sarà maggiorato di interessi e sanzione. Infatti, se durante i controlli dell’Agenzia delle entrate o di ENEA viene accertato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, chi ha ottenuto il credito d’imposta in buona fede non perde il diritto di utilizzarlo. L’Agenzia può comunicare l’irregolarità entro i 5 anni successivi a quello in cui è stata commessa la violazione.

Qualora venga accertato il concorso in violazione invece, saranno entrambi responsabili in solido nei confronti del Fisco italiano. 

Se, infine, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore (o di chi lo ha ottenuto), il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. 

Il superbonus nel 730

Per ottenere il superbonus puoi indicare la spesa nella dichiarazione dei redditi oppure richiedere il così detto sconto in fattura al fornitore o accedere alla cessione del credito d’imposta a terzi, comprese banche, operatori finanziari ma anche vicini di casa o conoscenti.

Se devi indicare le detrazioni nel 730, devi compilare la sezione IV del quadro E righi E61 ed E62. A colonna 1 indica:

  • “30” per interventi di isolamento termico che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% effettuati su edifici unifamiliari o su unità immobiliari facenti parte di edifici plurifamiliari. Per gli stessi interventi eseguiti a livello condominiale indica il codice “31”;
  • “32” per interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti. Per gli stessi interventi effettuati su edifici unifamiliari o su unità facenti parte di edifici plurifamiliari indicare il codice “33”.  

Fonte: https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/ecobonus-e-sismabonus